1. È istituita, presso la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, una banca dati telematica per la raccolta dei dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici.
2. Il Ministero della salute controlla l'esattezza e cura l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 ed è garante della riservatezza dei dati personali.
3. La banca dati telematica contiene:
a) il numero dei progetti autorizzati e respinti in riferimento ad ogni anno;
b) le relazioni integrali di cui al comma 5 dell'articolo 15;
c) la raccolta su base nazionale e internazionale di informazioni e di pubblicazioni relative all'impiego di metodi alternativi;
d) il collegamento in rete delle strutture di accoglienza per il reinserimento degli animali di cui al comma 9 dell'articolo 5;
e) l'elenco dei metodi alternativi validati e di quelli in corso di validazione;
f) l'elenco dei Comitati;
g) l'elenco degli stabilimenti utilizzatori;
h) l'elenco degli stabilimenti di allevamento e di fornitura;
i) l'elenco delle strutture di accoglienza di cui all'articolo 5 per il reinserimento degli animali;
l) l'elenco degli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura dei Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 non devono contenere alcuna informazione che possa portare all'identificazione del personale di cui all'articolo 9.